Tariffe
L’organismo MEDIAZIONE SICURA SRL dichiara di adottare la tabella delle
spese di mediazione di cui all’allegato A del D.M. n 150/23 (art. 13, co. 4 )
SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023, per le procedure di
mediazione iniziate con domanda presentata a partire dal 15 novembre 2023 ciascuna parte è
tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese
di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima
di due ore, oltre alle spese vive.
Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda
di mediazione e al momento dell’adesione. Le spese di avvio sono dovute da ciascuna Parte
Istante e da ciascuna Parte Convocata; le spese di mediazione sono corrisposte per centri di
interesse.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestazione: MEDIAZIONE SICURA S.R.L.
IBAN: IT56F0569620400000013140X84
Causale: Mediazione n. … + nome della parte
DATI DI FATTURAZIONE E CREDITO D’IMPOSTA
Le Parti devono indicare i dati per l’emissione della fattura al momento del deposito della domanda
e dell’adesione.
Per accedere ai benefici previsti dal credito d’imposta regolati dal Decreto del Ministero della
giustizia del 1° agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell’anno successivo
a quello di conclusione della procedura di mediazione – tramite una piattaforma messa a
disposizione dal Ministero della Giustizia in via di allestimento – la fattura emessa da MEDIAZIONE SICURA S.R.L.
(intestata al beneficiario), prova dell’avvenuto pagamento, i dati identificativi della
procedura di mediazione e il suo esito.
A tal fine, MEDIAZIONE SICURA S.R.L. emetterà fattura alle Parti in mediazione che hanno
effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a
soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l’accesso ai benefici
previsti dal credito d’imposta.

