Risarcimento danni da lavori di ristrutturazione

Dopo anni di utilizzo ed impiego, gli immobili hanno bisogno di interventi di ristrutturazione, oltre che di un’attenta opera di manutenzione

In genere, questi lavori sono commissionati da aziende specializzate, che si attivano in subordino al volere dei committenti, così come del progettista. Nonostante ciò, può accadere che nel corso delle opere di ristrutturazione vengano a crearsi dei danni con una ricaduta delle responsabilità in capo a chi ha commesso gli stessi. In questi casi i responsabili saranno tenuti al risarcimento dei danni commessi, ai sensi degli articoli 2051 e 2043 del codice civile.

Ristrutturazione fallimentare della casa

Nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, possono venirsi a creare vari tipi di danni, come ad esempio crepe murarie, o problematiche sotto il profilo strutturale dell’edificio (infiltrazioni, criticità all’impianto elettrico e/o idrico ect.).

Oltretutto, non è insolito che i lavori eseguiti nell’ambito del proprio immobile non siano proprio in linea con quanto concordato con l’azienda di costruzioni. A questo proposito, potrebbero emergere dei ritardi considerevoli in merito allo svolgersi delle azioni di intervento, o ancora degli sbagli sui materiali impiegati rispetto a quelli effettivamente scelti in precedenza o che l’opera di intervento manifesti dei difetti concreti e gravi.

La denuncia dei vizi

Nel momento in cui emerge un vizio che conferma il danno, è essenziale denunciare quanto constatato entro i termini di legge previsti e vigenti, escludendo così il rischio di non riuscire ad ottenere il risarcimento dei danni evidenti.

Da un punto di vista giuridico, il rapporto che va a stabilirsi con chi esegue la ristrutturazione corrisponde ad un contratto di appalto. Il contratto di appalto è disciplinato dagli articoli 1655-1677 del codice civile.

Secondo l’articolo 1655 del codice civile: L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

La normativa in termini di appalto (l’articolo 1667 del codice civile) dettaglia un termine di 60 giorni per denunciare le difformità e i vizi eventuali in seno ad un’opera di ristrutturazione.

Presentata la denuncia, qualora l’appaltatore non si adoperi per il ripristino dell’opera, tramite un risarcimento dei danni, il committente può avviare un procedimento civile a discapito dell’appaltatore entro il termine di prescrizione di due anni a partire dal giorno di consegna dell’opera, secondo quanto specificato dall’ex art. 1667 del codice civile.

Inoltre, nell’eventualità in cui le difformità e i vizi implichino la rovina dello stabile, nella sua forma totale o parziale (rischio di crolli o difetti molti gravi) si applica la garanzia decennale dell’appaltatore inerente i vizi dell’opera.

In questo contesto, il committente avrà a disposizione un termine uguale ad un anno a partire dalla scoperta dei vizi, per inviare la denuncia all’appaltatore.

 

 

La Corte di Cassazione

Su questo punto, la Corte di Cassazione tramite Sentenza 7756 del 2017 ha specificato che la garanzia decennale dell’appaltatore non si applica solo nei casi in cui siano state eseguite opere ex novo su un immobile vecchio da cui siano emersi difetti o vizi, ma anche nei quadri di ristrutturazione di edifici preesistenti, a patto che i lavori eseguiti abbiano compromesso le caratteristiche fondamentali tanto da intaccare la funzionalità stessa della struttura.

In coda alla denuncia potrebbero palesarsi gli scenari che seguono:

  1. Eliminazione dei vizi: il committente potrebbe attivarsi per eliminare i difetti e/o le difformità;
  2. Riduzione del prezzo: in via alternativa, si potrebbe ottenere una riduzione del prezzo concordato, ad esclusione del risarcimento di ulteriori danni.
  3. Risarcimento danni e risoluzione del contratto: in ultima analisi è plausibile procedere alla risoluzione del contratto con il risarcimento di tutti i danni, su cui sarà necessario fornirne prova.

Sulla base di quanto dettagliato, si potrebbe affermare che ogni qualvolta si concretizzino danni derivanti da un adempimento scorretto rispetto alle opere di ristrutturazione di una casa, non si deve mai sottovalutare la questione tempo quale fattore essenziale per procedere a presentare la denuncia sui vizi e le difformità.

Procedere a contestare le difformità nei tempi opportuni, si traduce nella possibilità di risolvere il tutto con tempistiche veloci, ossia eliminare i vizi di ristrutturazione per evitare l’insorgere di un contenzioso in giudizio. L’intervento di un mediatore professionista, a partire dalle prime fasi di denuncia dei vizi, potrà rivelarsi essenziale per una risoluzione delle controversie in forma bonaria, e con una concreta limitazione dei costi.

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